phate ha scritto:
Ciao Afry, mi aggancio proprio a quanto scrivi...
Ieri ho mandato fax e mail con contatta sky allegando ricevuta di invio raccomandata con data 23/12.
Oggi mi hanno risposto scrivendo
E' evidente che LORO hanno deciso che la data valida è quella di ricezione della raccomandata. Quando tu scrivi che invece per legge la data valida è quella di invio a cosa ti riferisci, perchè ho letto il testo della legge 40/2007 ma non mi sembra ci sia esplicito riferimento a questo. Oppure è una cosa generale che riguarda le raccomandate?
Sto cercando un appiglio certo, ho un contatto legale che potrebbe aiutarmi e vorrei fare valere i miei diritti.
Grazie ancora per l'aiuto
Come volevasi dimostrare questi di sky rispondono sempre con le loro assurde email preconfezionate.
La legge 40/2007 e' la legge di conversione in legge del decreto Bersani e non e' essa che si riferisce alla validita' della data di spedizione delle raccomandate.
Un classico esempio in cui e' previsto cio' e ' il decreto legislativo 206/2005 (codice del consumo) all'articolo 64 dove parla espressamente che fa fede la data di spedizione in relazione alle disdette effettuate entro i 10 gg lavorativi successivi alla stipula di contratti a distanza o fuori dei locali commerciali ma e' ovvio che gia' di per se questa legge possa applicarsi per analogia ad altri casi come quello del recesso anticipato o a scadenza naturale.
Non esiste poi una sola legge che tratta della validita’ della data di spedizione ma ne esistono varie a seconda del settore giuridico di riferimento e che cmq non so quale siano nel senso che non esattamente il numero e l'anno della legge ma cmq ti puoi fidare che e' cosi.
Inoltre ci sono anche sentenze di giudici di merito e di cassazione, di cui dovrei averne una e se la trovo la posto.
Cmq devi mandare una lettera formale con racc. A/R in cui informi agli "amici" di sky che:
1) La tanto nominata e amata legge 40/2007 all’art.1 comma 3 prevede innanzi tutto la facolta' di recedere/disdire con un preavviso non superiore a 30 gg, il che significa che se uno disdice ad esempio il 15 del mese il recesso/disdetta deve avere efficacia per il 15 del mese successivo e non come fanno loro che chiudono il contratto l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta
“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la
facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire
le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi
non giustificati e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni.”
2) Fa fede per legge la data di spedizione e non quella di ricezione ,conseguentemente loro non posso andare contro norme di legge e gli dici pure delle sentenze a tal riguardo.
3) Pertanto il contratto si chiude il mese successivo alla richiesta di disdetta e pertanto a partire da tale date provvederai a revocare l''autorizzazione all'addebito alla tua banca/posta diffidando sky dal pretendere altri importi una volta scaduto il termine di cui sopra.
In caso contrario ti rivolgerai a un legale per far valer tuoi diritti e pure alle associazioni consumatori e denuncerai il loro comportamento scorretto all'authority per le comunicazioni.
Vedrai che non ti chiederanno piu' niente per l'ulteriore mese perche’ sanno che stanno dalla parte del torto.