Sky: il decreto Bersani non si applica ai locali pubblici. Bufala o verità?

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Ciao a tutti,

mio zio, titolare di un bar, vorrebbe disdire il contratto sky a causa della ormai nota mancanza della Champions League per la prossima stagione.

E' al secondo anno di contratto; dopo il primo dove ha usufruito dei classici sconti di ingresso, ora paga il normale prezzo di listino senza promo, per cui si illudeva di poter chiudere il contratto a 30 giorni, secondo quanto prevede il famoso decreto legge Bersani.

Tuttavia, al call center, ben due operatori diversi gli hanno spiegato che ciò non è possibile, e che deve mantenere l'abbonamento fino a marzo 2016, in quanto il decreto Bersani si applica solo alle utenze residenziali e non anche a quelle dei clienti business.

Ha chiesto quindi aiuto a me, sapendo che io lavoro per Sky, ma io purtroppo lavoro nel video editing e sono in difficoltà in questo campo.

Mi pare che in questo forum siano presenti anche molti avvocati ed esperti in giurisprudenza, a voi chiedo: come ci si regola con il recesso in un caso come questo?

Che modo ha l'utente per tutelarsi difronte ad una prosecuzione di contratto non voluta, e probabilmente anche illegittima ?

In rete si trova molta confusione sull'argomento, e non si capisce con chiarezza se il decreto Bersani - e quindi la possibilità di disdire in qualsiasi momento, senza penali di uscita - valga davvero per tutti o solo per gli abbonamenti "di casa".

Grazie per il contributo
 
1) Gli abbonamenti "Business", hanno un vincolo di permanenza di 24 mesi.

2) il decreto Bersani non ti consente di "eludere i vincoli contrattuali", semplicemente ti permette di disdire in qualsiasi momento, senza dover pagare i mesi che ti mancano per raggiungere il vincolo contrattuale.
ad esempio:
Vincolo 24 mesi, e disdici dopo 14 mesi, grazie "a Bersani" non dovrai rimborsare i 10 mesi rimanenti.

Ciò significa che, se il contratto lo prevede, ti verrà comunque richiesto di restituire gli sconti "goduti" sui mesi usufruiti (in quanto tali sconti sono Legati al "rispetto del vincolo contrattuale".

3) il decreto Bersani vale sia per i contratti "residenziali", che per i contratti "business".

**4) purtroppo, è abbastanza diffusa (tra i clienti), la convinzione che "il decreto bersani" ti permetta di "disdire quando vuoi senza pagare nulla"....
in realtà funziona come ho spiegato al punto 2)
 
Maxreloaded, sul contratto firmato da mio zio, e peraltro anche sul sito di sky business, c'è scritto che il vincolo contrattuale è di 12 mesi.

Termini e condizioni :

*Offerta valida fino al 31/8/2015 per la sottoscrizione di abbonamenti annuali Sky Business ai pacchetti Vetrina HD + Calcio HD + Sport HD. Canone mensile pari a €69/mese+IVA (anziché €229/mese+IVA) fino al 31/8/2015. Dal 1/9/2015 al 31/5/2016: €169/mese+IVA (anziché €229/mese+IVA). Per attivazioni entro il 31/7/2015 il corrispettivo richiesto è pari a €69/mese + IVA (anziché €229/mese+IVA) dal 1/6/2016 al 31/7/2016 e pari a 129€/mese + IVA (anziché 229€/mese + Iva) dal 1/8/2016 fino al 31/8/2016 oppure, per attivazioni dal 1/8/15 al 31/8/15 il corrispettivo richiesto è pari a €69/mese + IVA (anziché €229/mese + IVA) fino al 31/8/2016. Dal 1/9/2016 l’abbonamento proseguirà al prezzo di listino in vigore. Offerta
vincolata ad una durata minima di 12 mesi.
In caso di recesso nei primi 12 mesi, sarà richiesta la restituzione di un importo pari agli sconti fruiti. Offerta non cumulabile con altre promozioni. Costo di attivazione: €49+IVA (anziché €99+IVA); se richiesta, costo di installazione Pronto Sky: €100+IVA (anziché €180+IVA). Visione condizionata al rispetto delle Condizioni Generali Sky Business.


E comunque non hai risposto alla mia domanda.

E' un contratto che prevedeva una promozione per il primo anno, con sconto anche sull'attivazione.

Ora c'è stato il rinnovo tacito che è scattato a marzo, e mio zio sta pagando il prezzo di listino.

Può disdire quando vuole, rispettando il semplice preavviso di un mese, oppure no ?
 
Bersani vale solo per i clienti residenziali...
È sempre stato così ;)


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che io sappia, i contratti Business hanno vincolo di 24 mesi.... non ho mai sentito dell'esistenza di contratti da 12 mesi....

che io sappia, "bersani" vale anche per i business... ma sinceramente trovo pareri discordanti... alcuni mi dicono si... altri mi dicono no.... quindi meglio chiedere a un avvocato :D
 
[edit: non considerate valido quanto ho scritto in questo messaggio, qui mi sono corretto]

Quando parliamo di decreto Bersani in realtà ci riferiamo al Codice del Consumo http://www.codicedelconsumo.it che regola i contratti stipulati dai consumatori.

Visto che nel Codice stesso è specificato che sono considerati consumatori tutte le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale, allora le norme del Codice, fra cui il diritto al recesso anticipato, non sono applicabili ai contratti Business stipulati con Sky.

Purtroppo il contratto non potrà essere rescisso fino a marzo 2016.

P.S.: L'art. 11.1 delle condizioni generali dei contratti Business concede il diritto al recesso anticipato in presenza di prezzi di listino ma in ogni caso richiede il pagamento di tutti i canoni mancanti fino alla fine del contratto.
 
Ultima modifica:
P.S.: L'art. 11.1 delle condizioni generali dei contratti Business concede il diritto al recesso anticipato in presenza di prezzi di listino ma in ogni caso richiede il pagamento di tutti i canoni mancanti fino alla fine del contratto.

Ma che senso ha concedere il recesso anticipato, se poi uno è comunque costretto a pagare tutti i canoni mensili rimanenti fino alla scadenza del contratto ?

Come dire: noi ti accordiamo il recesso, ti stacchiamo pure il segnale, ma tu continui a pagare lo stesso.

A me sembra una presa in giro bella e buona
 
Questo é come era pure per i privati pre-Bersani, se ben ricordo

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Io ho un bar e ho sempre dato disdetta qualche mese prima della fine del contratto annuale per tenermi libero di scegliere tra Sky e Mediaset e non ho mai avuto problemi
 
Da Wikipedia, alla voce Decreto Bersani bis (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) :

Recesso anticipato

Salta l'obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese se non giustificate da costi dell'operatore. Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Una confusa terminologia normativa nel testo del provvedimento sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo per i consumatori, ossia non per le aziende. Tuttavia, AGCOM ha pubblicato nel giugno 2007 proprie linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni in commento (http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=387), nelle quali ha chiarito, tra l'altro, che il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati) imposto dalla Bersani nei contratti per adesione deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business (di fatto avvalendosi del potere di estendere le tutele normative dei consumatori ad altre categorie di clienti, attribuito all'AGCOM dall'art. 70 comma 2 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.)

Boh

:eusa_shifty:
 
Da Wikipedia, alla voce Decreto Bersani bis (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) :
In effetti mi debbo scusare perché le norme che regolano il recesso anticipato non sono contenute nel Codice del Consumo (mi sono confuso con il diritto di recesso per i contratti a distanza) ma nella Legge 40/2007 (Bersani bis).

Come hai riportato da Wikipedia, AGCOM nelle linee guida scrive:
"Ambito di applicazione oggettivo dell’art. 1, comma 3: Contratti per adesione. [cioè il diritto di recesso anticipato]
[...]
1 bis. La suddetta disposizione si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali. La previsione non si applica ai contratti, quali quelli in uso per la fornitura di servizi alla clientela business di maggiori dimensioni, nei quali le clausole sono negoziate e, pertanto, non ricorre la fattispecie del contratto per adesione."


Quindi, sembrerebbe che in effetti la norma si possa applicare anche alle piccole attività che non possono negoziare le singole clausole come avviene per le aziende di maggiori dimensioni.
 
Un hotel o un ristorante si possono considerare delle "piccole attività" ?

E se è a 5 stelle ?
 
Un hotel o un ristorante si possono considerare delle "piccole attività" ?

E se è a 5 stelle ?
Dal quel che capisco, la discriminante è il "contratto per adesione" cioè la sottoscrizione di un contratto con clausole prefissate che non si possono modificare, come nei moduli con le condizioni generali prestampate tipiche dei contratti paytv, telefonia, ecc.

Se invece, ad esempio, una grande struttura sottoscrive un contratto negoziando clausole su misura, allora non può chiedere l'applicazione della Bersani.
 
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