P2P, identificati quasi 4mila utenti italiani

leggete un po qui

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=2021994

estratto

......PI: Napster, il file sharing, la grande guerra del copyright.. Come nasce e perché WhoShare?
F.S.: WhoShare - fino ad ora conosciuto con il nome in codice di IDEACOP - è uno strumento pensato per individuare con esattezza quello che potremmo chiamare un "oggetto digitale", sia esso file musicale, video o quant'altro, all'interno dei network di P2P allo scopo di rintracciare gli utenti che lo condividono..........:sad:

Ciao a tutti
 
...dallo stesso articolo:

F.S.: L'acquisizione dei nome e cognome relativi all'intestatario della linea a cui punta l'IP sarà a cura della magistratura, e il cliente che ci ha commissionato il monitoraggio ha l'obbligo per legge di intentare una causa civile o penale in presenza di un reato.



...il che conferma in pieno tutti i dubbi sollevati in questo TD.
 
Comunicato stampa di Adiconsum http://www.adiconsum.it/
la versione pdf: http://adiconsum.inforing.it/shared/foto_articoli/a_247.pdf

PEPPERMINT: Il tribunale accetta le obiezioni di Adiconsum

Roma, 21-06-2007

L'avvocato Cristiano Iurilli, in qualità di responsabile giuridico dell'Adiconsum, ha insistito sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 156 bis della Legge sul diritto d'autore, contestando l'efficacia e la legittimità della transazione-rinuncia agli atti depositata in giudizio da Peppermint e Wind, in quanto non solo produttrice di effetti lesivi per il diritto alla privacy, ma anche perché conclusasi senza che l'odierno procedimento fosse stato notificato al garante della privacy.

Insieme all’Adiconsum, si sono costituiti in giudizio anche il Garante della Privacy e Il Codacons.

Le altre obiezioni sollevate sono:

1. la pregiudiziale comunitaria, pendendo già una causa simile presso la Corte di giustizia europea.
2. la rinuncia agli atti del giudizio tra Wind e Peppermint, attraverso un atto di transazione privato, può essere in violazione dei diritti della privacy.

Adiconsum, il Garante della Privacy e il Codacons hanno quindi chiesto al giudice che se pur volesse ritenere valida la transazione tra Wind e Peppermint, questo giudizio deve proseguire per avere una pronuncia sulla pregiudiziale comunitaria e l'illeggittimità costituzionale.

Il giudice dott. Gabriella Muscolo, ritenuta valida la costituzione in giudizio dell’Adiconsum, del Garante della Privacy e del Codacons, ha rinviato l'udienza al 18 Luglio, la stessa data in cui verrà discussa la causa Peppermint-techland contro Tiscali.

Ciao a tutti.
 
ho trovato questo riepilogativo, abbastanza ben fatto, su p2p forum:

Vista la dispersione della documentazione e vista l'utilità per una consultazione anche per persone che visitano per la prima volta questa sezione, metto qui di seguito tutte le informazioni ufficiali e la documentazione giudiziaria rilasciata sul caso dei monitoraggi e delle lettere in Italia.
Spero che questa documentazione possa convincere anche gli scettici che la cosa è reale.

ATTENZIONE: la documentazione giudiziaria è di difficilissima reperibilità, perché praticamente viene fornita solo dagli accusatori e con fortissimo ritardo (tipo minimo 2 mesi dopo che è stato approvato il procedimento giudiziario). MANCA totalmente la documentazione giudiziaria relativa a presunti procedimenti in corso o avvenuti presso il Tribunale di Roma, oltre quelli che vengono qui di seguito riportati.


La casa discografica Peppermint ottiene dal Tribunale di Roma che i provider forniscano i nominativi di 3636 persone che hanno scaricato e condiviso dei suoi mp3, in base a dei tabulati di IP forniti dalla Peppermint, che a sua volta li ha acquistati da una società di rilevazione chiamata Logistep. Ricordo che è impossibile scaricare senza mettere in condivisione, perché anche se si scarica una piccolissima parte, questa va subito condivisa, ed anche se si ha scaricati una piccolissima parte si viene incolpati da queste società come se si fosse scaricato e condiviso l'intero file.

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1925032&r=PI

Ecco i procedimenti giudiziari approvati dal Tribunale di Roma:

http://www.antipirateria.it/Link-Dateien/N.pdf

http://www.antipirateria.it/Link-Dat...aordinanza.pdf

http://www.antipirateria.it/Link-Dat...gio2292006.pdf

http://www.logistepag.com/Urteile/pp...ider1.3.07.pdf

http://www.logistepag.com/Urteile/pp...der27.9.06.pdf

http://www.logistepag.com/Urteile/pp...der19.8.06.pdf


i provider avevano presentato dei reclami contro la richiesta della Peppermint, ma il Tribunale di Roma ha respinto i reclami obbligando i provider a fornire i nominativi alla Peppermint, come si può constatare da questi documenti:

http://www.logistepag.com/Urteile/ppm gegen provider19.8.06.pdf

http://www.logistepag.com/Urteile/ppm gegen provider27.9.06.pdf

http://www.logistepag.com/Urteile/ppm gegen provider1.3.07.pdf


E' ammisibile il ricorso per ottenere le informazioni dal provider (fatta salva la legislazione sulle intercettazioni e privacy di cui non ho approfondito gli aspetti).
Tali provvedimenti di natura cautelare non necessitano di prove, ma di solo indizi, giusto per capirci.
Le prove vanno invece pienamente fornite nel corso del giudizio di merito.
E qui casca l'asino perchè è evidente che non le hanno e non possono averle.
Un IP e qualche misero hash non provano gran che, anzi quasi nulla.

A questo punto avviene l'assurdo: la Peppermint si fa da sola la sentenza e la pena, creando un precedente che viene seguito successivamente anche da altre società: iniziano a mandare le lettere agli italiani, la formula è quella "o paghi una certa somma o ti denunciamo", anche se nella forma sono delle richieste di risarcimento (proposta trasattiva) per aver messo in condivisione un file:

http://www.mytech.it/mytech/news/art...=A006013056239

http://www.tomshw.it/news.php?newsid=10061

http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=185269


SCANSIONE DELLA LETTERA:

mittente;

http://img521.imageshack.us/my.php?image=scansione001ke6.jpg

1 foglio;

http://img521.imageshack.us/my.php?i...ione002lz3.jpg

2 foglio;

http://img244.imageshack.us/my.php?image=scansione003ou0.jpg

3 foglio;

http://img255.imageshack.us/my.php?i...ione004am2.jpg



Specifiche del software di rilevazione della Logistep ricavabili da questo provvedimento in inglese:

http://torrentfreak.com/images/20070414093506062-1.pdf


Procedimenti giudiziari approvati dal Tribunale di Roma riguardanti la CDV per il videogioco per PC Glory of the roman Empire, e la Peppermint per vari suoi mp3 (diversi dai precedenti)

http://www.guidoscorza.it/?p=102

A fine Aprile il tribunale di Roma ha dato l'OK alla CDV per farsi dare dai provider i nominativi di 1849 italiani che hanno scaricato il gioco "Glory of the Roman Empire", gioco in inglese che non era e non è destinato ad uscire in Italia, e di cui la CDV ha i diritti per la distribuzione all'estero e non in Italia. In Italia il gioco è stato modificato e tradotto dalla FX, che lo ha distribuito con il nome di Imperium Civitas. Quindi la CDV chiede risarcimenti per aver permesso che persone all'estero scaricassero da italiani che avevano messo a disposizione il gioco scaricandolo a loro volta.

27.04.2007 CDV Software Entertament AG versus Provider 5
http://www.logistepag.com/Urteile/3ppm gegen provider27.4.07.pdf

26.04.2007 CDV Software Entertament AG versus Provider 4
http://www.logistepag.com/Urteile/ppm gegen provider26.04.07.pdf

A fine aprile/inizio maggio il tribunale di Roma ha dato l'OK alla Peppermint per farsi dare dai provider i nominativi di più di 1500 italiani che hanno scaricato vari suoi mp3

02.05.2007 Peppermint Records versus Provider 8
http://www.logistepag.com/Urteile/ppm gegen provider2.5.07.pdf

27.04.2007 Peppermint Records versus Provider 7
http://www.logistepag.com/Urteile/ppm gegen provider27.4.07.pdf

27.04.2007 Peppermint Records versus Provider 6 (file danneggiato è stato sovrascritto con quello della CDV)
http://www.logistepag.com/Urteile/2ppm gegen provider27.4.07.pdf

Intervista allo studio legale che manda le lettere: si mensiona la presenza di altre richieste di risarcimento

http://santapepper.com/?p=86

Adiconsum si rivolge al garante della privacy
http://www.adiconsum.it/index.php?pa...07&categoria=7

e si schiera a difesa dei minacchiati:
http://www.altroconsumo.it/map/src/164273.htm

http://www.altroconsumo.it/map/show/...src/164503.htm

Il Senatore Fiorello Cortiana chiede l'intervento del Garante della privacy
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1984606&r=PI

Il Garante della privacy si costituisce in giudizio

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1994230&r=PI

http://web.fiorellocortiana.it/html/...=13961&forum=4

http://webnews.html.it/news/leggi/60...la-peppermint/

http://www.apogeonline.com/webzine/2...9/200705281901

Pendenti almeno 5 procedimenti cautelari introdotti dalla Peppermint e dalla Techland contro Tiscali, Telecom e Wind. (Per Techland è per il videogioco per Pc Call of juarez)

http://www.altroconsumo.it/map/src/164273.htm

http://www.guidoscorza.it/?p=69

http://www.guidoscorza.it/?p=73

replica dello studio legale

http://www.guidoscorza.it/wp-content...a-allegati.pdf

Atroconsumo richiede l'intervento dell'ordine degli avvocati

http://www.altroconsumo.it/images/16/165023_Attach.pdf

Il Senatore Cortiana fa il punto sul caso Logistep, ecc.

http://web.fiorellocortiana.it/html/...=14000&forum=4

Un programma per fare le rilevazioni è pronto per entrare in funzione, ed è più potente di quello della Logistep.
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=2021994

PEPPERMINT: Adiconsum si costituisce in giudizio

http://www.adiconsum.it/index.php?pa...44&categoria=7

http://adiconsum.inforing.it/shared/...coli/a_244.pdf

Promossa una iniziativa per chi ha ricevuto la lettera:

http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=199653

Caso Peppermint: violata la privacy degli utenti con la complicità del providerPeppermint e Wind si sono accordati internamente per evitare il giudizio nel caso di violazione della privacy degli utenti, che ormai si trascina da qualche settimana:

caso peppermint violata la privacy degli utenti con la complicita del provider (hardwareupgrade)

http://www.adiconsum.it/index.php?pagina=notizia&idarticolo=246&categoria=7

PEPPERMINT: Il tribunale accetta le obiezioni di Adiconsum

http://adiconsum.inforing.it/shared/...coli/a_247.pdf


Informazioni sui file incriminati in tutta europa, compresa la Germania, dove il meccanismo delle lettere va avanti da almeno un anno e le lettere oramai arrivano già 2 mesi dopo la rilevazione degli ip:

http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=186460


Alcuni (non tutti) dei provvedimenti giudiziari riguardanti file monitorati dalla Logistep in Europa

http://www.logistepag.com/en/urteile.php




ATTENZIONE: l'intero meccanismo che porta alle lettere solleva ufficialmente molti dubbi riguardanti violazione della riservatezza, correttezza e affidabilità probatoria delle rilevazioni, mancanza di prove giuridicamente validi, determinazione errata del danno causato, impossibilità di rilevare se il file sia stato scaricato per intero, dubbia validità del software di rilevazione non provata da una C.T.U., impossibilità di sapere se l'intestatario dell'utenza telefonica è la stessa persona che ha scaricato, ecc.

ATTENZIONE: il parere di legali esperti evidenzia che pagare la somma indicata nelle lettere equivale a dichiarasi colpevole di aver commesso un reato. Pagare non mette in salvo l'utente da un rischio, che resta in piedi per i prossimi cinque anni: di essere chiamato sul banco degli imputati, in tribunale, su azione del pm. È quanto evidenziato sia dall'avvocato Andrea Monti (esperto di diritto informatico e ora difensore di uno di quei 3636 utenti) e da Altroconsumo.
Va detto, in ogni caso, che chi decidesse di non pagare rischia sì l'eventuale denuncia e quindi il sequestro del computer e il processo; il quale però avrebbe esiti aperti, perché le prove raccolte finora dalle società accusatrici sono una perizia di parte, non provate oggettivamente e per di più molto volatili (gli utenti possono avere già eliminato in modo sicuro quei file dal proprio computer).
Inoltre, pagare non vuol dire essere al sicuro e non dover pagare in futuro per altre richieste per altri files scaricati.
In sostanza, se non trovano fisicamente il file sul vostro computer loro non possono vincere qualsiasi causa, civile o penale. Un IP e qualche misero hash non provano gran che, anzi quasi nulla. Il meccanismo della lettera si basa però sull'intimorire chi riceve la lettera, portando una situazione del tipo: o paghi 300 euro subito altrimenti ti denunciamo ed anche se vinci comunque dovrai pagare spese legali e giudiziarie per il triplo.
In sostanza la società che manda la lettera si è fatta da sola la sentenza e la pena, basandosi sulle presunte prove da lei stessa fornita e senza andare ad accertare la reale esistenza del file incriminato.
Se si vuole andare in giudizio SI ACCERTERANNO LI' le eventuali RESPONSABILITA' CIVILI...anzi, è possibile fare una bella domanda riconvenzionale chiedendo anche il risarcimento dei danni esistenziali alla Società accusatrice per procurato stress fisico e mentale a partire dal giorno di ricevimento della lettera. E non scherzo: si è spesso chiesto il risarcimento dei danni esistenziali più volte alla pubblica amministrazione per multe da autovelox, grattini scaduti e photored...spesso il giudice li ha accolti...
In sostanza, andare in giudizio potrebbe portare anche un dicreto guadagno a chi riceve la lettera (abbattendo così anche le spese legali di cui si parlava prima).


Il parere degli avvocati sulla questione delle lettere:
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=185996


Tutto il meccanismo delle lettere non è e non vuole essere qualcosa atto a combattere la diffusione dei file sui circuiti P2P ed il loro download, quanto piuttosto un'operazione con l'unico scopo di recuperare quanti più soldi possibile a causa di investimenti sbagliati in prodotti mediocri che giustamente non hanno venduto.
Infatti i files incriminati sono prodotti di dubbia qualità, largamente superati dalla concorrenza, che ripropongono per l'ennesiva volta sempre la stessa cosa, che spesso sono vera e propria spazzatura. Quindi, giustamente non hanno venduto, facendo perdere denaro alle società che avevano investito in questi prodotti.
Le società hanno ben pensato di rifarsi sulle (presunte) persone che hanno scaricato questi prodotti. C'è da dire che chi scarica lo fa generalmente solo per provare una cosa, che spesso viene cancellata appena ci si rende conto di cosa sia, senza contare le tante persone che scaricano cose che in realtà non interessano solo per riempire la banda di download.
Quindi in realtà una persona ci pensa bene prima di prendere un prodotto sborsando denaro, mentre non ci pensa proprio se deve prendere un prodotto scaricandolo, finendo quasi sempre per prendere cose che non avrebbe mai acquistato.
La cosa ovviamente non tange le società, che cercano di prendere quando più denaro possibile per coprire le perdite di un investimento errato su prodotti di scarsa competitività.
Guarda caso le società che producono prodotti competitivi si sono tenuti ben alla larga dal meccanismo perverso delle richieste di risarcimento al popolo del P2P.

Infine, è utile far notare come i fatti dimostrino che il meccanismo delle lettere non diminuisca la presenza dei files incriminati sul circuito P2P, i quali continuano ad essere presenti in un numero molto alto e continuano ad essere scaricati senza alcun problema. Basta una sempre ricerca in emule sulla rete Kad e su quella server per verificarlo in modo preciso.

Ciao a tutti
 
Purtroppo si ricomincia.....

Date un'occhiata ( _http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=205007 )

Lettera Studio legale Mahlknecht & Rottensteiner #2

Ricevuta raccomandata con avviso oggi 07/07/2007 spedita il 02/07/2007 da studio legale MAHL........ ecc..
Violazione per la quale chiedono il risarcimento di €uro 330,00 :
Messo a disposizione il file : Mousse T ft Emma Lanford - Right about now.mp3
In data : 08/04/2006 alle ore : 16:21:12.
Internet Provider : Telecom Italia - ALICE
Termine perentorio : 30/07/2007.

Ciao a tutti.

oggi 9.07.2007

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2035121
 
Ultima modifica:
peppermint ancora all'assalto....

Alcuni se lo aspettavano, ma la maggior parte no: lo studio legale
Mahlknecht & Rottensteiner sta inviando una seconda mandata di
raccomandate di diffida legale ad utenti italiani che hanno scaricato
e condiviso loro brani mp3. Alcune lettere sono già state ricevute, e
su questo link potrete trovare copia della nuova lettera gentilmente
fornita da un nostro utente: http://santapepper.com/?p=121

La Peppermint non demorde, anzi insiste, come in fondo ci era già
stato annunciato; abbiamo avuto un periodo di calma piatta, dove
purtroppo in tanti hanno aspettato che qualcun altro facesse il primo
passo: ma adesso è giunto davvero il momeno di agire.
Chi credeva che tutto si mettesse da solo, purtroppo avrà notato che
non potremo trascorrere tranquillamente neanche le vacanze estive.

Partecipate alle nostre iniziative, collaborate e fate passaparola! Vi
ricordiamo che potrete usufruire del nostro avvocato non solo per fare
delle domande ma anche per tutelarvi: sta già seguendo molte persone
ed è un esperto nel settore. Basta andare su:
http://santapepper.com/?cat=9

Vi aspettiamo numerosi nella lotta.
Lo staff di santapepper.com
 
Si continua a sorvolare sul fatto che per l'ordinamento giuridico italiano NON si può evitare il giudizio in tribunale per questo tipo di reato, e che se peppermint vuole rivalersi sui presunti colpevoli, per il presunto danno subito, deve sporgere denuncia nei modi previsti dalla legge italiana. Dopo le indagini della magistratura, certamente non da sola e tramite un software di dubbia legalità, peppermint si vedrà risarcità, in caso di successo, ma nei modi stabiliti da un giudice italiano, oppure probabilmente querelata a sua volta, dal denunciato.
Chi ha ricevuto la raccomandata, sappia che l'oblazione (di importo arbitrario e non deciso dal tribunale) quale risarcimento per il danno subito non estingue il reato ma anzi lo sancisce, quale ammissione di colpa. Poichè a fronte di un reato accertato il magistrato ha l'obbligo di procedere, altrimenti è omissione di atti d'ufficio, pagando quanto chiede peppermint non si risolve un bel nulla. Si ammette la colpevolezza per lo sharing ed in più, si diventa correi con peppermint per aver cercato una transazione privata ad un reato, che, in Italia, è anch'esso un reato, ben più grave dello sharing.
 
Tuner ha scritto:
Chi ha ricevuto la raccomandata, sappia che l'oblazione (di importo arbitrario e non deciso dal tribunale) quale risarcimento per il danno subito non estingue il reato ma anzi lo sancisce, quale ammissione di colpa. Poichè a fronte di un reato accertato il magistrato ha l'obbligo di procedere, altrimenti è omissione di atti d'ufficio, pagando quanto chiede peppermint non si risolve un bel nulla. Si ammette la colpevolezza per lo sharing ed in più, si diventa correi con peppermint per aver cercato una transazione privata ad un reato, che, in Italia, è anch'esso un reato, ben più grave dello sharing.

L'Oblazione è espressamente citata agli arti 162 e 162 bis del Codice Penale come causa di estinzione del reato, non c'entra assolutamente nulla l'ammissione di colpevolezza: è esattamente il contrario; anzi, meglio, una cosa completamente diversa. ;)
Inoltre non vi sarebbero nè omissione di atti d'ufficio nè tantomeno concorso in un fantomatico reato: non creiamo allarmismi inutili... :)
In ogni caso, tecnicamente in questa vicenda, non esiste alcuna OBLAZIONE, ma semplice offerta transattiva che, se accettata, impone al querelante di non presentare la denuncia penale: l'oblazione, di contro, presuppone che vi sia già un procedimento penale in corso.
 
Ultima modifica:
Non comprendo il tuo ragionamento, perchè da l'idea che qualunque reato penale possa non essere perseguito, ovvero estingua le sue possibili conseguenze giudiziarie per il reo, in presenza di un semplice accordo extragiudiziale transattivo fra le parti. Il reato penale è perseguito secondo codice, d'ufficio quando il magistrato ne viene a conoscenza, il risarcimento è un'altra cosa, sempre che sia previsto, ovvero che ne ricorrano i termini.


SERGIOZIZZA ha scritto:
In ogni caso, tecnicamente in questa vicenda, non esiste alcuna OBLAZIONE, ma semplice offerta transattiva che, se accettata, impone al querelante di non presentare la denuncia penale: l'oblazione, di contro, presuppone che vi sia già un procedimento penale in corso.
 
Tuner ha scritto:
Non comprendo il tuo ragionamento, perchè da l'idea che qualunque reato penale possa non essere perseguito, ovvero estingua le sue possibili conseguenze giudiziarie per il reo, in presenza di un semplice accordo extragiudiziale transattivo fra le parti. Il reato penale è perseguito secondo codice, d'ufficio quando il magistrato ne viene a conoscenza, il risarcimento è un'altra cosa, sempre che sia previsto, ovvero che ne ricorrano i termini.

Cerco di spiegarmi meglio, partendo apparentemente da lontano:

I reati si dividono in Delitti (che sono quelli più gravi) e Contravvenzioni( che sono i reati minori): per queste ultime è prevista una particolare forma di estinzione del reato che si chiama per l'appunto Oblazione, per mezzo della quale il contravventore, pagando una somma da definirsi secondo i criteri contenuti nella legge 326 del 2003 (quindi non arbitrariamente) fa si che si arresti il procedimento penale in corso e si estingua il reato contestato: la relativa richiesta al tribunale competente può essere presentata già in fase di indagini preliminari, e comunque solo dopo che un procedimento sia stato aperto (cioè come minimo che uno sia stato iscritto nel registro degli indagati)fino ad una determinata fase del processo vero e proprio.
Ricevuta la richiesta, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e decide di accoglierla: nel qual caso, come detto, il procedimento si arresta ed ovviamente non ci sarà alcuna omissione da parte del giudice, che ha semplicemente applicato la legge.
Ove egli non ritenga di accoglierla, il procedimento va avanti e non succeda nulla neppure in questo caso.

Diversamente da quanto possa sembrare, l'oblazione NON E' UN ACCORDO TRA LE PARTI, ma bensì una richiesta regolamentata che l'imputato avanza allo stato, nella persona del giudice penale competente e conoscere del procedimento: solo prima dell'apertura del procedimento, quando, per intenderci, non sia ancora entrato in gioco il PM, che è la parte statale del procedimento stesso, nei reati A QUERELA DI PARTE (non tutti i reati sono procedibili D'UFFICIO), la parte presunta lesa può acconsentire a ricevere una somma per evitare di presentare la querela.

Per i delitti l'oblazione non è prevista, sarebbe assurdo estinguere gravi reati pagando una somma di denaro.

Spero di essermi spiegato meglio ;)
 
PEPPERMINT: IL CODACONS SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO E CHIEDE L’INTERVENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA





Il Codacons scende nuovamente in campo al fianco del Garante privacy per difendere i diritti dei consumatori. Oggi l’associazione si è costituita nel giudizio promosso dalle società Peppermint e Techland nei confronti di Tiscali per avere i nomi degli utenti che avrebbero condiviso, peer to peer, files protetti dal diritto d’autore.
L’Associazione denuncia la violazione della privacy degli utenti e chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare eventuali ipotesi di reato commesse dalle società ricorrenti.
Peppermint, infatti, ha ottenuto i nomi di 3.600 utenti da parte di alcuni gestori telefonici, come Telecom Italia e Wind, ai quali ha poi mandato lettere in cui richiedeva 330 euro di rimborso per evitare azioni civili e penali. Scaricare file coperti dal diritto di autore, però, costituisce reato perseguibile d’ufficio, per cui il pagamento dei 330 euro non esclude la responsabilità penale dell’autore. Chiedere questa somma, quindi, dietro la minaccia di denuncia, potrebbe essere interpretata come volontà di costringere uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un profitto o un vantaggio (art. 629 del Codice Penale).
La causa oggi è stata rinviata all’udienza del 21 settembre 2007. E’ importante segnalare che una vicenda analoga, accaduta in Spagna (Promusicae c/Telefonica), è ora sotto l’esame della Corte di Giustizia Europea e l’Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, pubblicate oggi, ha dichiarato che “è compatibile con il diritto comunitario il fatto che gli Stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico quando è richiesta ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore”.
Il Codacons auspica che anche il Tribunale di Roma ritenga illegittima la comunicazione di dati richiesta da Peppermint.

http://www.codacons.it/comunicati.asp?id=7290

Ciao a tutti
 
bz54 ha scritto:
PEPPERMINT: IL CODACONS SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO E CHIEDE L’INTERVENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA





Il Codacons scende nuovamente in campo al fianco del Garante privacy per difendere i diritti dei consumatori. Oggi l’associazione si è costituita nel giudizio promosso dalle società Peppermint e Techland nei confronti di Tiscali per avere i nomi degli utenti che avrebbero condiviso, peer to peer, files protetti dal diritto d’autore.
L’Associazione denuncia la violazione della privacy degli utenti e chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare eventuali ipotesi di reato commesse dalle società ricorrenti.
Peppermint, infatti, ha ottenuto i nomi di 3.600 utenti da parte di alcuni gestori telefonici, come Telecom Italia e Wind, ai quali ha poi mandato lettere in cui richiedeva 330 euro di rimborso per evitare azioni civili e penali. Scaricare file coperti dal diritto di autore, però, costituisce reato perseguibile d’ufficio, per cui il pagamento dei 330 euro non esclude la responsabilità penale dell’autore. Chiedere questa somma, quindi, dietro la minaccia di denuncia, potrebbe essere interpretata come volontà di costringere uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un profitto o un vantaggio (art. 629 del Codice Penale).
La causa oggi è stata rinviata all’udienza del 21 settembre 2007. E’ importante segnalare che una vicenda analoga, accaduta in Spagna (Promusicae c/Telefonica), è ora sotto l’esame della Corte di Giustizia Europea e l’Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, pubblicate oggi, ha dichiarato che “è compatibile con il diritto comunitario il fatto che gli Stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico quando è richiesta ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore”.
Il Codacons auspica che anche il Tribunale di Roma ritenga illegittima la comunicazione di dati richiesta da Peppermint.

http://www.codacons.it/comunicati.asp?id=7290

Ciao a tutti

Per chi volesse approfondire l'argomento

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2042500


Roma - È una esternazione di alto profilo quella di Juliane Kokott, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, nei confronti delle major che vogliano associare agli IP individuati nelle reti di sharing nomi di utenti in carne e ossa, per poterli poi denunciare. Secondo Kokott, infatti, la legge europea non prevede alcun obbligo per i provider di fornire questo genere di informazioni ai detentori dei diritti d'autore, anche quando questi sostengono che gli IP rilevati sono di utenti che hanno commesso degli illeciti. Un'affermazione che riguarda tutti i procedimenti civili.

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-b...79929281C19060275&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL

Ciao a Tutti
 
Quello che mi da pensiero non è nè la vittoria della privacy nè i futuri provvedimenti.
Tutti gli sforzi profusi per fare un pò di chiarezza nelle cose (il costo è sempre , soltanto ed esclusivamente a carico dei contribuenti) hanno fatto muovere un congruo numero di persone perchè in prima istanza tali normative erano piene di "falle" e "ingressi" che sono state pienamente sfruttate da chi è del mestiere ottenendo in prima valutazione piena ragione.
Se tali normative fossero state concertate già dalle prime bozze con l'ausilio della corte europea con tutta probabilità tutti questi equivoci e sperpero di denaro si sarebbero evitati tranquillamente.
Tuner e SERGIOZIZZA con tutta probabilità mi tireranno le orecchie perchè sono rimasto terra-terra con la mia valutazione ma , per il discorso che 1 + 1 fa 2 (o circa 2...) , non penso di aver detto grosse eresie e di aver riassunto in poche parole una situazione disdicevole tranquillamente evitabile.
Errare è umano...speriamo che non si perseveri...
 
Csn61 ha scritto:
Errare è umano...speriamo che non si perseveri...
Mah, visto quanti magistrati, corte di cassazione, avvocati, ministeriali etc etc etc. ricevono il loro "pane quotidiano" da processi su processi il cui (quasi) unico scopo è spaccare il cappello in quattro (oltre che spaccare qualcos'altro ai contribuenti) dubito che non continuino a perseverare in futuro.:mad:

Sarà un discorso qualunquista e terra terra ma mi sembra, purtroppo, confacente alla triste realtà.:icon_twisted:
 
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