Comportamento scorretto Sky per le raccomandate di disdetta alla scadenza naturale

L'avvocatessa non ha detto nessunissima stronzata perché io ho parlato della nullità di una clausola vessatoria e ho specificato che si riferiva ad altro (e ho chiaramente scritto "indirettamente", ma mi sa che nella foga ti è sfuggito).

Sulla questione dell'uso della loro modulistica con accettazione di non meno di 3 clausole scorrette, l'articolo in questione è comparso questo mese su Soldi e Diritti di Altroconsumo; ora non so chi tra te e loro ha ragione, ma su un punto siamo tutti d'accordo: i 30 giorni alla salsa sky sono una boiata a cui non bisogna assolutamente piegarsi perché illegittima :).

interessante però la motivazione con cui l'Agicom comminava i 380.000 euro di multa a sky con la delibera 23012 che trovate qui:
http://www.agcm.it/consumatore--del...0291394/BD45C76CE66B3810C1257966005029E8.html
Il discorso dei 30 giorni viene menzionato ma non capisco se è uno dei cardini della multa o meno (l'ho letto troppo di fretta). Certo che se sky persistesse con una pratica scorretta che le è valsa una maxi multa, è proprio da matti. Altra cosa interessante: fate le vostre rimostranze all'Agicom, nel provvedimento vengono menzionate le lamentele che quindi non cadono nel vuoto!

Parlando che l’avvocatessa ti aveva detto una stronzata non mi riferivo alla definizione data da lei delle clausole vessatorie perché è ovvio che la clausola vessatoria diventi nulla e considerata come non apposta se il cliente non la accetta espressamente, altrimenti se la accetta e tutto ok e non è considerata nulla. Fin qui ci siamo. Ma io mi riferivo al fatto, (perché’ cosi mi hai lasciato intendere) che lei ti avesse detto che il caso di cui stiamo discutendo ovvero che compilare i moduli di Sky per la disdetta che danno efficacia alla data di ricezione della raccomandata fosse una clausola semplicemente vessatoria perché cosi non è. Perché la clausola inserita in quei moduli che dice che fa fede la data di ricezione della raccomandata è proprio nulla in modo assoluto cioè sia in astratto che in concreto in quanto contrastante con norme di legge che prevedono espressamente che si debba tener conto della data di spedizione. Quindi a nulla rileva il fatto che il cliente abbia compilato i moduli di Sky o abbia scritto una lettera di proprio pugno perché in ogni caso quella clausola sempre nulla è e non produce nessuno effetto. Per questo la raccomandata produce effetti dalla data di spedizione. In pratica non è che una clausola nulla in assoluto possa convertirsi in clausola valida a seconda del nostro comportamento. Invece nelle clausole meramente vessatorie la legge non ritiene a priori la clausola nulla in assoluto ma solo sproporzionata e cioè nettamente predisposta per favorire una parte a danno dell’altra. Quindi lascia discrezionalità alla parte debole di accettare o meno quella clausola e solo se essa non lo fa vien considerata nulla, quindi come non apposta e non può essere applicata.

Comunque questi avvocati o chicchessia delle associazioni di consumatori spesso ne dicono di fesserie, basta vedere quello che è scritto nel link postato sopra da blino dove l’aduc differenzia il caso della disdetta a scadenza naturale da quello anticipato. In pratica dice che fa fede la data di spedizione se la disdetta si riferisce a scadenza naturale del contratto e invece fa fede la data di ricezione per le disdette in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, cosa che non sta ne’ in cielo ne’ interra . Esempio ne‘ e’ l’art, 64 del decreto lgs. 206/2005 che disciplina l’ipotesi recesso entro 10 gg lavorativi dall’attivazione di un contratto di beni o servizi (cosiddetto diritto di ripensamento). Questa norma infatti stabilisce: “ la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi”. E’ già questo caso che si configura come recesso in via anticipata rispetto alla scadenza del contratto fa evincere l’efficacia della data di spedizione e non di ricezione dimostrando che l’aduc dice una cosa non vera.

Inoltre su quel link dell’aduc specificano erroneamente che questa differenziazione fosse stabilita dal decreto Bersani. Niente di più falso in quanto tale decreto convertito in legge 40/2007 si è limitato solo a stabilire che le società di telefonia e pay tv non possano imporre un preavviso superiore a 30 giorni per le disdette, cosa che, come si evince anche nella sanzione comminata dall’agcom, sky non rispetta per nulla, anzi cerca di allungare il più possibile i tempi.
 
io vorroei vedere qualche avviso di ricevimento su carta. Possibile che nessuno mi dice niente? Cioè qui ci sono frotte di persone che hanno disdettato e nessuno mi dice che c'è sul loro avviso

Io ti ho gia' risposto cio' che ra scritto nella mia.
 
quindi 2 timbri?

Allora il primo timbro come detto coincideva con il timbro di Sky,poi c'e' un altro timbro di 2 giorni avanti ma non conta nulla,quello riguarda solo la ricevuta di ritorno che inizia il suo percorso all'inverso.
 
sullo spazio della firma dell'incaricato alla distribuzione non c'è nulla?
 
guardate

10pog3l.jpg
 
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@Wesley: probabilmente l'avrai scritto ma io te lo chiedo, il mese di luglio alla fine l'hai pagato o no ? se non l'hai pagato, Sky hai lasciato passare o ha inoltrato la riscossione dei crediti ?
 
l'ultima fattura ovvero il mese in più da Agosto a Settembre che mi hanno affibbiato non l'ho pagata
 
La prossima volta gli dica di spedire il primo settembre.
Ma ti rendi conto di cosa scrivi? Invece di combattere la scorrettezza, invece di denunciare la pratica all'AGCOM in modo che becchino una seconda multa come quella da 380.000 euro di 2 anni fa, tu inviti a piegarsi a certe pratiche?

Ma per favore, fate valere i vostri diritti e soprattutto, DENUNCIATE COL MODULO APPOSITO IL TUTTO ALL'AGCOM che il suo lavoro lo fa
 
l'ultima fattura ovvero il mese in più da Agosto a Settembre che mi hanno affibbiato non l'ho pagata

Nel mio messaggio di ieri, ho sbagliato a scrivere: il mese di Luglio lo hai pagato per forza perchè il contratto ti scadeva originariamente il 31 di quel mese, quindi era quello di Agosto che ti è stato aggiunto e che te quindi non hai pagato.
Ma a questo punto se ti arriva una penale, come ti comporti ? devi aprire una causa (probabilmente può essere che la vinci) ma saranno di più i soldi spesi di quelli che devi a Sky o sbaglio?
 
Ma ti rendi conto di cosa scrivi? Invece di combattere la scorrettezza, invece di denunciare la pratica all'AGCOM in modo che becchino una seconda multa come quella da 380.000 euro di 2 anni fa, tu inviti a piegarsi a certe pratiche?

Ma per favore, fate valere i vostri diritti e soprattutto, DENUNCIATE COL MODULO APPOSITO IL TUTTO ALL'AGCOM che il suo lavoro lo fa

Hai ragione, però come fa un normale cliente a risolvere il problema del recupero crediti da parte di Sky se non gli paghi il mese in più ? sono più i soldi che si spendono di quelli che si devono dare a Sky
 
Nel mio messaggio di ieri, ho sbagliato a scrivere: il mese di Luglio lo hai pagato per forza perchè il contratto ti scadeva originariamente il 31 di quel mese, quindi era quello di Agosto che ti è stato aggiunto e che te quindi non hai pagato.
Ma a questo punto se ti arriva una penale, come ti comporti ? devi aprire una causa (probabilmente può essere che la vinci) ma saranno di più i soldi spesi di quelli che devi a Sky o sbaglio?

Semmai se non paghi sarebbe sky che ti cita in giudizio, non il contrario.

Ma non arrivera' nessuna lettera di recupero credito, fidatevi. Perche' non stanno dalla parte del torto. E se dovesse arrivare non fate nulla perche' e' solo un effetto intimidatorio.

Dovete comunque imparare a scrivere nelle lettere di disdette le cose per bene. Dovete imparare a diffidare sky dal pretendere importi non dovuti e fargli notare la validita' della data di spedizione e non ricezione, come ho fatto io e con me non hanno alzato ciglio!

La prossima volta la scrivo io una lettera stile avvocato per voi.
 
Semmai se non paghi sarebbe sky che ti cita in giudizio, non il contrario.

Ma non arrivera' nessuna lettera di recupero credito, fidatevi. Perche' non stanno dalla parte del torto. E se dovesse arrivare non fate nulla perche' e' solo un effetto intimidatorio.

Dovete comunque imparare a scrivere nelle lettere di disdette le cose per bene. Dovete imparare a diffidare sky dal pretendere importi non dovuti e fargli notare la validita' della data di spedizione e non ricezione, come ho fatto io e con me non hanno alzato ciglio!

La prossima volta la scrivo io una lettera stile avvocato per voi.

Tranquillo che arriva anche a te non ti preoccupare... Ci vuole un paio di mesi prima che la società recupero crediti prenda in carico la pratica, ma stai pur sereno che arriva, e ti pagherai more e quant'altro!

Ancora non lo avete capito che la cassazione fa legge..
 
Tranquillo che arriva anche a te non ti preoccupare... Ci vuole un paio di mesi prima che la società recupero crediti prenda in carico la pratica, ma stai pur sereno che arriva, e ti pagherai more e quant'altro!

Ancora non lo avete capito che la cassazione fa legge..

1) Innanzi tutto io non sono abbonato sky da piu' di 1 anno. Quindi a me non me ne po frega' di meno! Ho presentato disdetta nelle modalita' indicate sopra e non mi e' arrivata nessuna lettera di recupero credito.

2) Anche se vi dovesse arrivare e' solo un atto intimidatorio per farvi pagare qualcosa di non dovuto, quindi non fate nulla e non vi citeranno di certo in giudizio per quella sola mensalita' di cui non hanno nessun diritto a riscuotere e sapendo di che perderebebro la causa di certo.

3) Poi ti sara' sfuggito quello che ho scritto sopra sul fatto della differenza dei termini sostanziali e processuali per la validita' delle raccomandate. Ho anche inserito una sentenza della corte di cassazione al riguardo. Sono laureato in legge e so cosa dico, non ti preoccupare. La notifica riguarda atti di natura processuale e in tal caso gli effetti si producono per l'attore dalla data di spedizione della raccomandata con cui si notifica l'atto o la notifica dell'atto per mezzo di ufficiale giudiziario, ovvero che da tale momento decorrono i termini per depositare l'atto di citazione o il ricorso, mentre per il convenuto i termini decorrono dal ricevimento della stessa notifica, ad esempio da tale data decorrono i termini per costituirsi in giudizio. Invece nel caso in esame di cui stiamo tratatndo si tratta di semplici termini sostanzaiali e decorrono dalla data di spedizione della raccomandata ovvero nel caso che stiamo discutendo da quando il cliente comunica a Sky la propria volonta' di recedere dal rapporto contrattuale.

4) La cassazione no fa legge come dici tu ma la sua funzione e' quella dell'applicazione e interpretazione dellle norme diritto oggettivo. Le leggi vengono emanate dal Parlamento e in casi eccezionali dal Governo.

Posso dirvi che nella lettera che ho inviato l'anno scorso ho specificato che valesse per legge la data di spedizione diffidando sky dal richidere importi a essa non spettanti e avvisandoli che entro il termine dell'ultima mensilita' avrei provveduto a revocare l'autorizzazione permante all'addebito in conto corrente.

Alla fine e' andato tutto ok

In conclusione fate come vi pare.
 
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Quindi la sentenza di cassazione che modifica parzialmente l'ex art 140 del CPC e che lo dichiara parzialmente illegittimo stabilendo che i termini della decorrenza iniziano da quando viene notificata la richiesta la buttiamo alle ortiche ?

Se è quando inizierai a lavorare nel settore, capirai che quanto studiato su carta per tanti anni, a volte non vale quanto valgono sentenze di caso analoghi che creano precedenti.

Saluti

P.s

E comunque sappi che la cassazione fa legge eccome!
 
Quindi la sentenza di cassazione che modifica parzialmente l'ex art 140 del CPC e che lo dichiara parzialmente illegittimo stabilendo che i termini della decorrenza iniziano da quando viene notificata la richiesta la buttiamo alle ortiche ?

Se è quando inizierai a lavorare nel settore, capirai che quanto studiato su carta per tanti anni, a volte non vale quanto valgono sentenze di caso analoghi che creano precedenti.

Saluti

P.s

E comunque sappi che la cassazione fa legge eccome!

Borghese ma guarda che noi in fondo diciamo la stesa cosa: l'ar. 140 cpc e ad anche altri riguardanti le notifiche sono norme di carattere processuale che valgono appunte per le notifiche i cui effetti e termini sono diversi da quelli sostanzaiali. Lo stesso che vale per il processo civile vale anche per quello tributario. L'ho scritto sopra.

Ma qui la cosa e' diversa perche stiamno parlando semplicmente di didette di contratto con cui si manifesta a sky la volonta di recedere e non di notifiche di atti a fini processuali.

Anche l'art, 64 del codice del consumo attribuisce fede alla data si spedizione delle raccomandate in caso di recesso. E' vero che si tratta di norma specifica di contratto stipulati a distanza e per il recesso anticipato ma si applica anche ad altri casi simili come le disdette per alla scadenza naturale per le pay tv o di contratti di locazione e altri tipi di disdette e al riguardo ci sono anche delle sentenze della cassazione come quella indicata da me sopra che trata proprio di un caso di disdetta e non di notifica.

Anche nel caso di concorsi pubblici, ad eesmpio, nei bandi viene sempre espressamente indicato che faccia fede la data di spedizione della raccomandata.


Per quanto riguarda la cassazione io intendevo letteralmente che non emana leggi. E' ovvio poi che attraverso l'interpretazione che ne fa consegue che anche il legislatore e e coloro che sono tenuti materaimente ad appllicarle sono tenuti ad interpretarle nel senso stabilito dalla cassazione.
 
Alfry, approfitto della tua competenza in materia per rivolgerti una domanda a riguardo :

Secondo te il decreto Bersani, e anche la validità della data di invio e non quella di ricezione, valgono anche per le disdette business (p.iva) o solo per i privati ?

Te lo chiedo perchè l'azienda per i business non applica il decreto Bersani, costringendo bar e hotel a rispettare sempre e comunque la scadenza contrattuale, anche se questa dovesse ricadere ad un anno o più dalla richiesta di disdetta.

Oltre, ovviamente, a considerare valida solo la data di ricezione e non quella di spedizione.

Per la Bersani dicono che questo si rivolge epressamente solo ai privati.

Ti risulta ?
 
Alfry, approfitto della tua competenza in materia per rivolgerti una domanda a riguardo :

Secondo te il decreto Bersani, e anche la validità della data di invio e non quella di ricezione, valgono anche per le disdette business (p.iva) o solo per i privati ?

Te lo chiedo perchè l'azienda per i business non applica il decreto Bersani, costringendo bar e hotel a rispettare sempre e comunque la scadenza contrattuale, anche se questa dovesse ricadere ad un anno o più dalla richiesta di disdetta.

Oltre, ovviamente, a considerare valida solo la data di ricezione e non quella di spedizione.

Per la Bersani dicono che questo si rivolge epressamente solo ai privati.

Ti risulta ?
Si' si applica anche ai professionisti oltre che i privati. La legge 40/2007 (decreto bersani convertito) nel titolo parla espressamente di consumatori facendo supporre inizalmente che si riferisse solo ai privati e non pure ai partita iva. Invece poi e' intervenuta' l'autotita' garante per le comunicazione a fugare ogni dubbio stabilendo con delle linee guida che per consumatori debbano intendersi entrambe le categorie e cio' perche sia i consumatori che le partite iva rispetto alle societa' di servizi di telefonia e pay tv hanno un "potere contrattuale" molto limitato dovendo stipulare con queste societa' contratti di adesione ovvero quei contratti in cui le clausole sono predisposte dalla parte contrattuale forte e noi consumatori e professionisti siamo obbligati ad accettarle in toto. Anzi devono confluire nella nozione di "consumatori" anche le piccole imprese. In pratica solo se il contratto con un operatore di telefonia o pay tv l'avesse stipultato una grande impresa allora sarebbe stata obbligata a rispettare la scadenza contrattuale senza poter recedere prima.

Quindi anche nel tuo caso e' valida la possibilita' di recedere anticipatamente. Purtroppo le societa' ne approfittano confidando nel fatto che i titolari di partita iva pensino che loro non rientrino nella categoria consumatori, oltre nell'interpretare a "modo loro" la legge 40/2007.

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewdocument&DocID=2448
 
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