L'avvocatessa non ha detto nessunissima stronzata perché io ho parlato della nullità di una clausola vessatoria e ho specificato che si riferiva ad altro (e ho chiaramente scritto "indirettamente", ma mi sa che nella foga ti è sfuggito).
Sulla questione dell'uso della loro modulistica con accettazione di non meno di 3 clausole scorrette, l'articolo in questione è comparso questo mese su Soldi e Diritti di Altroconsumo; ora non so chi tra te e loro ha ragione, ma su un punto siamo tutti d'accordo: i 30 giorni alla salsa sky sono una boiata a cui non bisogna assolutamente piegarsi perché illegittima.
interessante però la motivazione con cui l'Agicom comminava i 380.000 euro di multa a sky con la delibera 23012 che trovate qui:
http://www.agcm.it/consumatore--del...0291394/BD45C76CE66B3810C1257966005029E8.html
Il discorso dei 30 giorni viene menzionato ma non capisco se è uno dei cardini della multa o meno (l'ho letto troppo di fretta). Certo che se sky persistesse con una pratica scorretta che le è valsa una maxi multa, è proprio da matti. Altra cosa interessante: fate le vostre rimostranze all'Agicom, nel provvedimento vengono menzionate le lamentele che quindi non cadono nel vuoto!
Parlando che l’avvocatessa ti aveva detto una stronzata non mi riferivo alla definizione data da lei delle clausole vessatorie perché è ovvio che la clausola vessatoria diventi nulla e considerata come non apposta se il cliente non la accetta espressamente, altrimenti se la accetta e tutto ok e non è considerata nulla. Fin qui ci siamo. Ma io mi riferivo al fatto, (perché’ cosi mi hai lasciato intendere) che lei ti avesse detto che il caso di cui stiamo discutendo ovvero che compilare i moduli di Sky per la disdetta che danno efficacia alla data di ricezione della raccomandata fosse una clausola semplicemente vessatoria perché cosi non è. Perché la clausola inserita in quei moduli che dice che fa fede la data di ricezione della raccomandata è proprio nulla in modo assoluto cioè sia in astratto che in concreto in quanto contrastante con norme di legge che prevedono espressamente che si debba tener conto della data di spedizione. Quindi a nulla rileva il fatto che il cliente abbia compilato i moduli di Sky o abbia scritto una lettera di proprio pugno perché in ogni caso quella clausola sempre nulla è e non produce nessuno effetto. Per questo la raccomandata produce effetti dalla data di spedizione. In pratica non è che una clausola nulla in assoluto possa convertirsi in clausola valida a seconda del nostro comportamento. Invece nelle clausole meramente vessatorie la legge non ritiene a priori la clausola nulla in assoluto ma solo sproporzionata e cioè nettamente predisposta per favorire una parte a danno dell’altra. Quindi lascia discrezionalità alla parte debole di accettare o meno quella clausola e solo se essa non lo fa vien considerata nulla, quindi come non apposta e non può essere applicata.
Comunque questi avvocati o chicchessia delle associazioni di consumatori spesso ne dicono di fesserie, basta vedere quello che è scritto nel link postato sopra da blino dove l’aduc differenzia il caso della disdetta a scadenza naturale da quello anticipato. In pratica dice che fa fede la data di spedizione se la disdetta si riferisce a scadenza naturale del contratto e invece fa fede la data di ricezione per le disdette in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, cosa che non sta ne’ in cielo ne’ interra . Esempio ne‘ e’ l’art, 64 del decreto lgs. 206/2005 che disciplina l’ipotesi recesso entro 10 gg lavorativi dall’attivazione di un contratto di beni o servizi (cosiddetto diritto di ripensamento). Questa norma infatti stabilisce: “ la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi”. E’ già questo caso che si configura come recesso in via anticipata rispetto alla scadenza del contratto fa evincere l’efficacia della data di spedizione e non di ricezione dimostrando che l’aduc dice una cosa non vera.
Inoltre su quel link dell’aduc specificano erroneamente che questa differenziazione fosse stabilita dal decreto Bersani. Niente di più falso in quanto tale decreto convertito in legge 40/2007 si è limitato solo a stabilire che le società di telefonia e pay tv non possano imporre un preavviso superiore a 30 giorni per le disdette, cosa che, come si evince anche nella sanzione comminata dall’agcom, sky non rispetta per nulla, anzi cerca di allungare il più possibile i tempi.